Quando ci si riunisce dinnanzi al notaio per redigere l’atto notarile relativo alla vendita di un bene immobile a cui è legato un mutuo ipotecario non sempre il venditore riceve la relativa somma di denaro che gli spetta.
A volte le banche consegnano gli assegni circolari relativi alle somme spettanti al venditore direttamente al notaio che si impegna a consegnarli a quest’ultimo passato il periodo di verifica che l’ipoteca non sia soggetta a rischi fallimentari. Qualora il notaio consegni tali assegni prima del consolidamento dell’ipoteca rischia in caso di procedure fallimentari a carico del venditore o dell’acquirente di dovere restituire l’importo del mutuo di tasca propria, rispondendo personalmente verso la banca dell’eventuale inesigibilità del credito erogato o della mancata corrispondenza delle somme al venditore.
Altre volte l’istituto di credito mette tali somme su un deposito cauzionale dove non possono essere prelevate fino al decorso dei dieci giorni dall’iscrizione dell’ipoteca. Tali somme in questo arco temporale non frutteranno interessi che invece cominceranno a decorrere, come è corretto che sia, nel momento in cui i soldi saranno a disposizione del cliente.
Nei casi su indicati si parla di erogazione differita, in quanto le somme non vengono corrisposte contestualmente al momento dell’atto notarile ma successivamente. Questo avviene in ragione del fatto che ,come da art.39 del D.lg. n. 385/93 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, le controparti potrebbero essere dei soggetti implicati in una procedura fallimentare e quindi non permettere il consolidamento dell’ipoteca. La banca dunque si tutela da questo rischio attendendo 10 giorni lavorativi dal momento in cui il notaio si reca presso gli uffici preposti (Conservatoria dei Registri Immobiliari) per l’iscrizione dell’ipoteca, prima di mettere a disposizione le somme. Trascorso tale periodo il notaio procede al consolidamento dell’ipoteca che diventa in quel momento una garanzia reale per l’istituto di credito.
Il rispetto di tale normativa e della decorrenza dei dieci giorni lavorativi dal rogito è relativa ai mutui fondiari, mentre in altri casi ed i presenza di soggetti a rischio come imprenditori e chi è a rischio d’ impresa, i tempi per l’erogazione si potrebbero allungare, comunque non oltre il consolidamento dell’ipoteca.
Alcune banche tuttavia optano per l’erogazione contestuale, vale a dire si accollano il rischio relativo alla possibile presenza di procedure fallimentari a carico delle controparti che potrebbero prevalere sull’ipoteca, e decidono di mettere subito a disposizione le somme relative alla richiesta del mutuo. Va comunque detto che il rischio che si verifichi tale circostanza è piuttosto basso e che comunque tali istituti si accollano questo rischio in cambio di una ulteriore commissione.
Infine alcuni istituti di credito nel tentativo di venir incontro ai propri clienti, mette a loro disposizione un prefinanziamento di brevissima durata, tale da consentire la consegna delle somme contestuali al rogito.