L’art 60, Legge n. 69/2009 dispone che ‘”la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di Conciliazione”.
gli organismi di mediazioneIl D.Lgs n. 28/2010 definisce l’organismo di mediazione come l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione e stabilisce che detti organismi devono essere iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.
In particolare il DM n. 180/2010, fissa i criteri e le modalità di iscrizione degli organismi di mediazione nel Registro, la sua tenuta, l’istituzione dell’elenco dei soggetti abilitati alla formazione dei mediatori, nonché l’approvazione delle indennità spettanti per l’attività di mediazione degli enti pubblici.
Sono “Iscritti di diritto” gli organismi già presenti nel registro della conciliazione societaria (DM 23.7 2004, n. 222).
Possono presentare l’apposita domanda di iscrizione al Registro gli organismi in possesso dei seguenti requisiti di professionalità ed efficienza:
‑ capitale non inferiore a euro 10.000;
– compatibilità dell’oggetto sociale con la funzione di mediazione;
‑ capacita organizzativa tale da poter garantire lo svolgimento dell’attività di mediazione in almeno 2 regioni ovvero in almeno 2 province della stessa regione;
‑ possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità derivante dall’attività di mediazione non inferiore a euro 500.000;
‑ requisiti di onorabilità di soci, associati, amministratori, ecc. conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
– trasparenza amministrativa e contabile;
– garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza;
‑ un numero di mediatori non inferiore a 5, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere l’attività per l’organismo.
Alla domanda di iscrizione è necessario allegare:
– il regolamento della procedura che l’organismo intende adottare nell’espletamento dell’attività;
– la tabella delle indennità (tariffario) fissato per l’attività di mediazione (il 11 DM 180/2010 ha infatti fissato le indennità minime e massime per gli enti pubblici, ma lascia la libertà a quelli privati di decidere le proprie (previa accettazione delle stesse in sede di iscrizione all’elenco degli organismi abilitati);
– per ciascuno dei mediatori, il curriculum e l’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità sopra evidenziati, nonché la dichiarazione di disponibilità ad esercitare l’attività di mediazione.
Possono istituire organismi di mediazione anche:
‑ i Consigli degli Ordini degli avvocati presso ciascun Tribunale;
‑ i Consigli degli altri Ordini professionali in base alle materie di competenza;
‑ le CCIAA.
Il Registro degli organismi di mediazione autorizzati suddivide gli enti pubblici da quelli privati e per ciascuna categoria prevede l’indicazione separata di: mediatori, mediatori esperti in materia internazionale e mediatori esperti in materia di rapporti di consumo.
È inoltre prevista la stesura di un elenco dei soci, associati, amministratori e dei rappresentanti degli organismi.
Una volta iscritto nell’elenco, l’organismo di mediazione, così come i suoi mediatori, non possono rifiutarsi di svolgere una mediazione, se non per “giustificato motivo”.
Se l’organismo non svolge nel corso di un biennio almeno 10 procedimenti di mediazione lo stesso è cancellato dall’elenco e non può richiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno.