Una delle novità introdotte recentemente in tema di giustizia è stata l’istituzione della Mediazione Civile, o Conciliazione (D.lgs. 28/2010)
L’introduzione del procedimento di mediazione civile persegue l’obiettivo di ridurre il numero di nuove cause nel sistema Giustizia, e offrire al cittadino uno strumento più semplice, veloce, con tempi e costi certi.
I protagonisti della mediazione sono le parti (cittadini, imprese ecc.) che, con l’aiuto di un professionista competente ed imparziale (mediatore), desiderano risolvere una controversia raggiungendo un accordo volontario che possa essere vantaggioso e conveniente per entrambe.
La mediazione è quindi l’attività professionale svolta dal mediatore con l’obiettivo di comporre amichevolmente una controversia tra due o più soggetti.
Il Mediatore civile è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge un ruolo di supporto alle parti nella ricerca di un accordo condiviso. Egli può tenere uno o più incontri, congiunti tra le parti o separati, e condurre la mediazione senza formalità e nei modi che ritiene più opportuni, tenendo anche conto delle richieste delle parti.
Il Mediatore, può favorire la conciliazione anche formulando una propria proposta per la risoluzione della lite (se le parti glielo richiedono di comune accordo, o se il regolamento dell’organismo lo prevede).
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza sia in linea con la proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa.
Il Mediatore è privo, in ogni caso, del potere di emettere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o organismi privati, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia, che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del proprio regolamento interno (approvato dal Ministero della giustizia).
La procedura della mediazione civile si caratterizza per la riservatezza: nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Più in generale, nessuna dichiarazione o informazione fornita nel corso del procedimento può essere :
registrato,
divulgato o rivelato a terzi,
utilizzata in ogni successivo ed eventuale processo.
Nella prima versione del decreto istitutivo, il ricorso alla mediazione poteva essere:
– facoltativo, cioè su iniziativa delle parti
– demandato, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatorio, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti devono prima aver tentato senza esito la mediazione
In particolare la mediazione era prevista come obbligatoria nei casi di controversia in materia di:
diritti reali (distanze tra costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
divisione (di beni in comunione)
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento danni da responsabilità medica
risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari
condominio
risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti
Tale previsione di obbligatorietà è stata annullata in data 24 ottobre 2012 con sentenza della Corte Costituzionale. Nei fatti tale sentenza sancisce l’incostituzionalità (e quindi l’inapplicabilità) del comma 1 art.5 del D.Lgs. 28/2010, che appunto prevedeva l’obbligo del ricorso ad un tentativo di Mediazione civile (nelle materie sopra elencate), prima di poter procedere per le normali vie legali.
Conseguenza devastante di tale sentenza è quindi che il ricorso alla mediazione civile è attualmente facoltativo, pregiudicandone ampiamente l’importanza e lo sviluppo di tale strumento.