ual è la differenza tra il fideiussore e il terzo datore di pegno? Per comprenderla bene è necessario presentare brevemente queste due figure presenti nel nostro diritto privato.
Nella fideiussione il creditore, per evitare il rischio che il debitore non adempia all’obbligazione, può garantirsi stipulando un contratto con un terzo, detto appunto fideiussore, che garantisce quindi un’obbligazione altrui. E’ importante sottolineare che le parti del contratto di fideiussione sono solo il creditore e il terzo fideiussore, restando estraneo il debitore originario. La fideiussione è dunque un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale: essa garantisce un debito altrui.
Questa garanzia è di tipo personale, perché il fideiussore si obbliga personalmente (art. 1936 cod. Civ.) col creditore, quindi non con uno specifico bene, ma con tutto il suo patrimonio, in conformità al principio generale sancito dall’art. 2740 per l’adempimento delle obbligazioni.
Anche il pegno è un diritto di garanzia, che si costituisce su un bene mobile (non registrato), una universalità di beni mobili, o su di un credito (sui beni immobili si può stipulare l’ipoteca). Per l’articolo 2784 del codice questo bene dato come garanzia di un debito può essere del debitore o anche di un terzo per il debitore, appunto il terzo datore di pegno.
Il pegno, a differenza della fideiussione, è una garanzia di tipo reale, cioè garantisce il credito attribuendo un diritto reale. Il contratto che costituisce il pegno è un contratto reale, cioè per essere costituito non è sufficiente il consenso ma è necessario il trasferimento della cosa al creditore. Quindi il pegno ha il carattere della specialità, perché esso viene costituito rispetto a un bene individuato.
Dunque, se è vero che entrambe le figure, fideiussore e terzo datore di pegno, garantiscono un debito, il primo lo fa con tutto il suo patrimonio personale, mentre il secondo risponde solo con il bene costituente appunto il pegno.
Quindi, se guardiamo all’oggetto, la garanzia data dalla fideiussione è più ampia: infatti nel caso del pegno il creditore non può rifarsi su altri beni del terzo datore di pegno; nel caso della fideiussione se il debitore è inadempiente, il creditore può chiedere il pagamento al fideiussore e eventualmente sottoporre anche i suoi beni ad esecuzione forzata.
Se guardiamo all’efficacia però, quella della garanzia del pegno è più intensa: in quanto di tipo reale, quindi sulla cosa, dà al creditore il cosiddetto diritto di seguito (opponibile cioè anche a un nuovo proprietario subentrato, a meno che questi non abbia acquistato la cosa a titolo originario, per esempio per usucapione) e il diritto di prelazione (cioè il creditore garantito con quel pegno è preferito agli altri per essere soddisfatto). Questi diritti non ci sono sui beni del fideiussore i quali, se alienati a terzi, cessano di garantire il credito. La sicurezza della fideiussione dipende quindi essenzialmente dalla solidità e affidabilità del fideiussore, quella del pegno è garantita dall’oggetto stesso.