Gli assegni bancari o circolari non sono gli unici mezzi di pagamento o trasferimento di denaro; altri strumenti di pagamento incorporano ordini o promesse di pagamento che, se non rispettati, avviano procedimenti esecutivi nei confronti degli insolventi con ripercussioni gravi a tutela dei diritti del beneficiario ultimo del titolo.
Le cambiali, per alcuni aspetti, assomigliano molto agli assegni bancari incorporando caratteristiche comuni ma necessitano di altre definite essenziali senza le quali non avrebbero validità di titolo di credito.
Le caratteristiche comuni riguardano la titolarità del credito all’ordine, formale, esecutivo, letterale, astratto e autonomo. Le caratteristiche essenziali sono:
-Data e luogo di emissione
-Importo in cifre e in lettere (sbarrando la parte sinistra ai centesimi che devono essere scritti in cifre)
-La promessa o l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma di denaro
-L’indicazione chiara che è una cambiale
-Indicazione inconfutabile del debitore (nome, cognome e quanto di più utile a identificarlo in modo univoco: codice fiscale, ecc.)
-Nominativo del beneficiario
-Firma leggibile di chi emette la cambiale;
-Data del pagamento
-Luogo di pagamento (in mancanza si intende al domicilio del debitore)
-Bollo pari al 12×1000 dell’importo scritto nel titolo.
Le cambiali, in base all’ordine di pagamento o alla promessa di pagamento, sono distinte in due tipologie: pagherò cambiario e cambiale tratta.
Di seguito facciamo un breve riepilogo delle caratteristiche principali dei due tipi di cambiale, l’argomento può essere approfondito facendo riferimento al sito Cambiale.net, dedicato più specificatamente alle cambiali.
PAGHERO’ CAMBIARIO (o VAGLIA CAMBIARIO)
Il pagherò cambiario è un titolo di credito con il quale un soggetto (emittente) promette incondizionatamente di pagare una determinata somma di denaro ad una esatta data di scadenza a favore di un altro soggetto (beneficiario).
Le cambiali normalmente vengono redatte, in accordo tra debitore e creditore, per motivi di varia natura: mancanza di liquidità del debitore che in tal modo rinvia il pagamento del debito a data futura e certa per il creditore.
CAMBIALE TRATTA
La cambiale tratta è un titolo di credito con il quale un soggetto (traente) ordina incondizionatamente ad un’altra persona (trattario) di pagare una determinata somma di denaro ad una esatta data di scadenza a favore di un altro soggetto (beneficiario).
Risulta essere chiaro che nella cambiale tratta i soggetti coinvolti non sono due (come nel pagherò cambiario) ma sono tre. Il trattario è obbligato a pagare solo se accetta l’ordine del traente. Se il trattario accetta allora riconosce il suo debito e deve apporre per iscritto sul titolo le parole “per accettazione” o “accetto”: in caso contrario l’unico obbligato al pagamento è il traente.
La cambiale tratta è uno strumento che può risultare utile, sebbene meno utilizzato rispetto ad altri mezzi di pagamento, qualora un soggetto vanti un credito da una secondo soggetto ma al tempo stesso abbia un dedito verso un terzo soggetto per lo stesso importo. Le cambiali, pagherò o tratta, sono soggette ad una imposta di bollo pari al 12×1000 dell’importo del titolo; una cambiale senza imposta di bollo applicata e versata perde la caratteristica di esecutività del titolo. Altra caratteristica, influente in modo determinante per il momento del pagamento, è la data.