La Mediazione civile, o Conciliazione, è una procedura obbligatoria in tutti i casi specificamente previsti, ma quanto costa? Innanzitutto diciamo che ciascuna delle parti in causa deve anticipare le spese di avvio del procedimento, e pagare le spese di mediazione.
I costi di avvio del procedimento di mediazione civile sono in misura fissa, e sono versate all’Organismo di Mediazione: al momento del deposito della domanda di mediazione (da parte di chi promuove la conciliazione), e al momento della sua adesione al procedimento (dalla parte chiamata alla mediazione).
I costi di mediazione comprendono l’onorario del mediatore, oltre ai costi di amministrazione della procedura e sono dovute indipendentemente dal numero di incontri necessari.
In ogni caso esse devono essere corrisposte da ciascuna parte prima dell’inizio dell’incontro di mediazione (nella misura minima del 50%), e sono commisurate al valore della lite, che deve essere indicato nella domanda di mediazione. Qualora il valore sia indeterminato, o vi sia divergenza tra le parti, esso viene deciso dall’organismo.
Le spese di mediazione sono dovute in modo solidale da ciascuna parte aderente al procedimento.
Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione, sono regolate in modo da creare una corrispondenza tra valore della lite e costo della procedura.
In particolare:
Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono più inferiori rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale.
I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti.
E’ prevista la riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione obbligatori.
La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell’indennità (es. se una parte è assente).
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 (articolo 16, comma 4).
Gli organismi privati iscritti nel Registro possono avere un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia.
Tale tariffario può ovviamente differire da quello degli enti pubblici, e può prevedere maggiorazioni che possono arrivare al 20% dell’importo di mediazione. Le maggiorazioni sono applicabili:
nel caso di successo della mediazione;
nel caso di formulazione della proposta conciliativa da parte del mediatore.
nel caso di controversie riguardanti affari di particolare complessità, difficoltà e importanza.
Molto interessante.