Il mutuo fondiario per caratteristiche e uso è diverso rispetto al mutuo edilizio, anche se disciplinate dalle stesse normativa sul “credito fondiario”.
Il mutuo edilizio viene richiesto per la costruzione di un immobile e viene erogato a fasi proporzionalmente allo stato di costruzione dell’immobile stesso, viceversa il mutuo fondiario viene concesso in un’unica soluzione, quando l’immobile in questione è ultimato.
Entrambi le soluzioni richiedono ipoteca di primo grado sull’immobile prestato a garanzia, a salvaguardia di un eventuale fallimento del titolare dell’immobile ipotecato.
Oltre all’iscrizione di ipoteca, altri requisiti stabiliti dalla normativa sono la durata contrattuale che deve essere almeno di 18 mesi e l’importo totale del mutuo erogato non deve superare l’80% di valore periziato, salvo la presenza di ulteriori garanzie quali le polizze fideiussore.
In materia di mutuo fondiario, al mutuatario vengono riconosciute determinate privilegi: la possibilità di diminuzione dell’importo ipotecato con il ridimensionamento del capitale residuo da rimborsare; nella situazione di mutuo non frazionato è possibile avere il frazionamento contabile in riferimento alla quota di ciascuna unità abitativa; La possibilità di vedere dimezzato l’onorario spettante al notaio che stipula il contratto di mutuo; La possibilità di estinguere totalmente o parzialmente il mutuo; maggiore flessibilità in tema di ritardo del pagamento delle rate.