L’apprendistato è un particolare rapporto di lavoro in base al quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire all’apprendista, l’insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera lavorativa.
Lo scopo è, quindi, di offrire ai giovani una qualificazione professionale: per i giovani già in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale è un’occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale. Nel contratto di apprendistato il datore di lavoro deve precisare le prestazioni che saranno richieste al lavoratore, l’addestramento che gli sarà impartito all’interno dell’azienda o in strutture esterne e la qualifica che sarà conseguita dal giovane al termine del rapporto di apprendistato.
In base al decreto 276/2003 è possibile individuare tre tipologie di apprendistato:
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione: applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni. È finalizzato al conseguimento di titoli di livello secondario (universitario, alta formazione, specializzazione tecnica superiore. La durata è rimessa alle regioni.
Apprendistato professionalizzante: applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni. È finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro. La durata massima è di 6 anni.
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 15 e i 18 anni. È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata non può essere superiore ai tre anni.
Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e indicare la prestazione alla quale è impiegato l’apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro.
Il compenso dell’apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione. La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Come avviene l’assunzione
Il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dall’Ispettorato del Lavoro, precisando le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che otterranno al termine del periodo d’apprendistato.
Il numero di apprendisti che la ditta può assumere, non deve superare il 100% dei lavoratori qualificati occupati nell’impresa.
L’assunzione deve essere obbligatoriamente preceduta da visita medica di idoneità alle mansioni.
L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi; in ogni caso non può essere superiore alla 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
Per quanto riguarda le dimissioni, è possibile a fare riferimento alla guida presente su Letteradidimissioni.net in questa pagina, sostanzialmente il preavviso dipende dalla durata del rapporto lavorativo.